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Regolamento Interno del Centro di Servizi per le Biotecnologie di interesse Agrario Chimico e Industriale - Decreto n. 1866/2021 prot. n. 0329637 del 13/10/20212021

 

Regolamento Interno del Centro di Servizi per le Biotecnologie di interesse Agrario Chimico e Industriale - CIBIACI –2021

Decreto n.   1866/2021

prot. n.  0329637 del 13/10/20212021

 

LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 prot. n.

207006 del 30 novembre 2018;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi

di Firenze emanato con D.R n. 405 prot. n. 35026 dell’8 maggio 2014;

Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione

amministrativa dei Centri di Servizio emanato con D.R. n. 509 prot. n. 110077 del 1° aprile 2021;

Visto il D.R. n. 1390 del 2 novembre 1991 di costituzione del Centro interdipartimentale di Servizi

per le Biotecnologie di interesse Agrario Chimico e Industriale – CIBIACI;

Visto il D.R n. 1298 prot. n. 79500 del 9 dicembre 2010 di emanazione del Regolamento di

funzionamento del Centro di servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico ed

Industriale CIBIACI;

Considerata la necessità di modificare il testo del regolamento interno del Centro per adeguarlo al

Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei

Centri di Servizioi;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 12 novembre 2021

sulla bozza di regolamento interno del CIBIACI;

Visti la delibera del Senato Accademico del 23 novembre 2021 ed il parere del Consiglio di

Amministrazione espresso nella seduta del 26 novembre 2021,

 

D E C R E T A

È emanato il seguente:

Regolamento Interno del Centro di Servizi per le Biotecnologie di interesse Agrario

Chimico e Industriale  - CIBIACI -

Articolo 1

Natura del Centro

 

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro di Servizi per le

Biotecnologie di interesse Agrario Chimico e Industriale - CIBIACI -, costituito con Decreto

Rettorale n. 1390 del 1991.

2. Ai sensi dell’art. 36, comma 1 dello Statuto dell’Università di Firenze e dell’art.1, comma 3

del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei

Centri di Servizio, il CIBIACI si configura quale Centro di Servizio istituito su iniziativa di

una pluralità di strutture di Ateneo.

 

Articolo 2

Finalità e attività

1.  Il Centro:

a) offre, organizza e migliora i servizi di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca e

sviluppo su tematiche biotecnologiche di interesse agrario, chimico e industriale di gruppi di

ricerca dell’Università di Firenze, di enti pubblici e di imprese private;

b) redige e supporta progetti di ricerca e sviluppo, anche in compartecipazione con i gruppi di

ricerca afferenti al Centro, con enti pubblici e imprese private;

c) fornisce servizi di collegamento ricerca-impresa per accelerare il processo di sfruttamento

industriale, anche attraverso la diretta gestione dell'Osservatorio Regionale per le

Biotecnologie (ORBIT);

d) organizza e promuove iniziative orientate alla formazione di personale tecnico interno o

esterno all’ente sull’utilizzo di strumentazione hardware e software inerente alle tematiche

di ricerca dei gruppi afferenti;

e) svolge analisi di routine come riportato dal tariffario del Centro con attività finalizzata

all'analisi e alla risoluzione dei problemi;

f) sviluppa nuove metodiche di analisi e supporta la ricerca privata e pubblica nello

svolgimento dei progetti relativi alle biotecnologie;

g) gestisce e manutiene le proprie attrezzature mettendole a disposizione delle unità afferenti e

dei gruppi di ricerca dell’Ateneo. Le strutture e strumentazioni del Centro sono accessibili e

utilizzabili dal personale di altri enti o aziende private previa stipula di specifici accordi o

convenzioni. Il personale del Centro può accedere ai locali e alle strumentazioni delle Unità

afferenti previa autorizzazione del responsabile della struttura; 

h) l'organizzazione del Centro e la gestione della sua attività sono ispirati al principio di

massima efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

 

Articolo 3

Soggetti afferenti

 

1. Al Centro aderiscono i seguenti dipartimenti dell’Università di Firenze:

a) il Dipartimento di Biologia (BIO);

b) il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;

c) il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

(DAGRI);

d) il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (DISIA).

2. Possono aderire al Centro altre strutture dell’Università di Firenze che ne facciano motivata

richiesta al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 4

Destinatari dei servizi

 

1. Il Centro offre i propri servizi alle strutture dell’Università di Firenze sia aderenti che non

aderenti al Centro e ad altri soggetti sia pubblici che privati.

2. A fronte di ciascuno dei servizi offerti sono corrisposte al Centro specifiche tariffe fissate

dal Consiglio.

 

Articolo 5

Sedi locali e attrezzature

 

1. Il Centro CIBIACI ha sede amministrativa presso la Piattaforma Amministrativa per la

gestione dei Centri.

2. I locali e le attrezzature destinati al Centro sono elencati nell’Allegato n. 1 al presente

regolamento.

 

Articolo 6

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

Il Presidente

 

1. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori

dell’Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica,

afferenti alle strutture che aderiscono al Centro, su proposta motivata del Rettore, approvata

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai

fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno

pari alla durata del mandato prima del collocamento in quiescenza. 

3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo

coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

 

Articolo 8

Compiti del Presidente

 

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;

b) convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo,

l’esecuzione delle relative delibere;

c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon

andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità;

d) presenta all’approvazione del Consiglio Direttivo del Centro, tenendo conto dei criteri

generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull’attività svolta, i risultati

ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;

e) è consegnatario dei beni mobili del Centro;

f) presenta al Consiglio Direttivo la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a

beneficio delle strutture di Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto

di terzi e le trasmette alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri per

l’approvazione;

g) rappresenta il Centro all’interno del comitato di coordinamento della Piattaforma

Amministrativa per la gestione dei Centri;

h) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell’attività da svolgersi ai fini della tutela

della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa

vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai

sensi del GDPR;

i) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti ed indifferibili, con espressa

indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica

nella riunione immediatamente successiva;

j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai Regolamenti di

Ateneo e dalle leggi vigenti e dal protocollo di intesa con la Piattaforma Amministrativa per

la gestione dei Centri.

 

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b)  un rappresentate tra i professori o ricercatori competenti nelle materie di cui alla missione

del Centro per ciascuna delle strutture aderenti al Centro;

c) il responsabile amministrativo della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri;

d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto da e tra il personale in servizio

presso il Centro;

e) il Direttore tecnico.

2. I membri del Consiglio di cui alla lett. b) sono designati con delibera del Senato

Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli delle strutture

aderenti. Durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta

consecutivamente. Trova applicazione l’art. 7, comma 4 del Regolamento di Ateneo sulle

modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei Centri di Servizio.

3. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno per gli adempimenti previsti

dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal

presente Regolamento o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

5. Al Consiglio Direttivo si applicano le norme per il funzionamento degli Organi collegiali

dell’art.48 dello Statuto dell’Università, nonché le norme in tema di diritto all’informazione

di cui all’art. 6 dello Statuto. I verbali e gli atti istruttori delle sedute sono pubblici.

 

Articolo 10

Compiti del Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo:

 

a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di

pertinenza del Centro;

b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del

Centro;

c) approva la relazione annuale sull’attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione

programmatica presentati dal Presidente;

d) per ciascun esercizio, approva e trasmette alla Piattaforma Amministrativa per la gestione

dei Centri per la loro approvazione, i documenti e gli atti relativi al bilancio in fase

preventiva, in corso di esercizio e in fase consuntiva; 

e) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle

strutture dell’Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo

quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o

didattica commissionate da terzi;

f) invia alla Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri la proposta di tariffario che

precede la presentazione e/o partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di

finanziamenti e contributi;

g) propone l’approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla Piattaforma Amministrativa

per la gestione dei Centri, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti

di Ateneo;

h) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l’attività del Centro e si esprime in tutti i

casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il

parere.

 

Articolo 11 

Gestione amministrativo-contabile

 

1. Il Centro non è dotato di autonomia gestionale e afferisce per la gestione contabile alla

Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.

2. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri esercita il controllo di legittimità

giuridico-formale e amministrativo-contabile sugli atti e le attività del Centro. 

3. Il Centro e la Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri possono stipulare un

protocollo per riconoscere al primo, nei limiti delle fonti interne all’Ateneo, ulteriori margini

di autonomia. 

4. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri può delegare al Centro le

competenze gestionali necessarie per gestire il budget assegnato al Centro nel rispetto

dell’art. 5, commi 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 

5. La Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri inserisce la documentazione

trasmessa dal Presidente del Centro nei propri documenti e atti previsti dal ciclo di bilancio

in fase preventiva, nel corso di esercizio e in sede consuntiva.

6. Il Responsabile amministrativo della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei Centri

supporta gli organi del Centro nel dare attuazione alle delibere.

 

Articolo 12

Responsabile amministrativo

 

1.   Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo

della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei centri.

 

Articolo 13 

Il Direttore tecnico

 

1.   Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale dell’Ateneo, su proposta del Consiglio

del Centro, fra il personale di ruolo dell’Università di Firenze appartenente all’area tecnica

in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali corrispondenti alle

funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

 

Articolo 14

Compiti del Direttore tecnico

 

1. Il Direttore Tecnico:

a) fa parte del Consiglio del Centro;

b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovraintende, in conformità alle

deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;

c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro – ove presente – e del

personale esterno in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal

Consiglio;

d) assume la responsabilità degli impianti e dei laboratori del Centro o in uso al Centro;

e) propone l’aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e

dei programmi di sviluppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

f) promuove l’aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in

coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dall’Ateneo.

 

Articolo 15

 

Finanziamento del Centro

 

1. Il funzionamento del Centro è assicurato:

a) dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione;

b) dal corrispettivo dei servizi che vengono offerti dal Centro all’utenza interna ed esterna;

c) dai contributi di Enti pubblici e privati.

 

Articolo 16

Personale

 

1. Al Centro afferisce il personale necessario per il funzionamento della struttura in conformità

con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettera l) dello Statuto.

2. Il Centro, per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle norme vigenti e

assumendosi tutti gli oneri connessi, può avvalersi anche di personale a contratto a tempo

determinato, personale distaccato da Enti pubblici e privati, secondo tutte le forme

contrattuali in uso presso l’Ateneo.

 

Articolo 17

Valutazione

 

1.  Ogni anno il Centro invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione

sull’attività svolta, l’illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la

relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di riferire sulla relazione al

Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 18

Disattivazione del Centro

 

1. Il Centro può essere disattivato quando:

a)  vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della sua

costituzione;

b) vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.

2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato

Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal

Nucleo di Valutazione.

3. La disattivazione del Centro è disposta, previe delibere conformi del Senato Accademico e

del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 19

Modifiche al presente Regolamento

 

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio Direttivo

adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della

seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l’esplicita proposta di

modifica e in allegato la relativa documentazione.

 

Articolo 20

Rinvio, pubblicazione ed entrata in vigore

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento

di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri

di Servizio e alle altre fonti di Ateneo.

2. Ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il giorno

successivo alla pubblicazione sull’Albo ufficiale dell’Ateneo.

 

       Firenze,

 

       La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

 

 

 

ALLEGATO N. 1

1. I locali del CIBIACI sono ubicati:

˗ al piano terra di Via Romana ai numeri 25-29 r (Firenze);

˗ al primo e secondo piano di Via Romana 21 (Firenze) lato Via Romana.

2. Il Centro dispone delle seguenti attrezzature:

˗ sequenziatori automatici ABI310 e 3130xl, Real Time PCR ABI7300, strumentazione di uso

comune come centrifughe, PCR EndPoint, termoblocchi, strumenti elettroforetici e GelDoc

per acquisizione immagini, fluorimetri, spettrofometri;

˗ 1 ultracongelatore -80°C;

˗ 1 Server dedicato di ultima generazione su base Linus e per l'elaborazione di output NGS e

metagenomica, per l’elaborazione dei BigData;

˗ varie strumentazioni per la gestione amministrativa: PC, stampanti. Tutti gli strumenti sono

riportato nell’inventario del Centro.

Ultimo aggiornamento

13.12.2021

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